Disciplinare di produzione
"ASIAGO" La denominazione di origine protetta "Asiago"è riservata al formaggio a pasta semicotta,prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione. |
"Bra"
la denominazione di origine del formaggio« Bra » il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati' con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione. |
"Caciocavallo Silano"
E riconosciuta la denominazione di origine «Caciocavallo silano» al formaggio prodotto nellareageografica ¡n cui all'articolo 2 ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.
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"Canestrato Pugliese"
E' riconosciuta la denominazione di origine
del formaggio Canestrato Pugliese il cui uso
è riservato alprodotto avente i riquisiti
fissati con ilpresente decreto.
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"Casciotta di Urbino"
La zona di provenienza del formaggio Casciotta d'Urbino comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino
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"Canestrato di Moliterno"
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno» è riservata
esclusivamente ai formaggi, ottenuti
dalla trasformazione di latte ovino e caprino.
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"Casatella Trevigiana"
La denominazione del prodotto CASATELLA
TREVIGIANA “DOP” è riservata al formaggio
che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.
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"Castelmagno” Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta “Castelmagno” è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
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“Nostrano Valtrompia”
La Denominazione di Origine Protetta “Nostrano Valtrompia” è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
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"Provolone Valpadana"
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La denominazione di origine protetta "Provolone Valpadana ", di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell’area geografica di cui all’articolo 2 e avente i requisiti fissati all’articolo 3.
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“Bitto”
La denominazione di origine protetta “Bitto” è riservata al formaggio prodotto nell’area geografica
di cui all’art.2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati. |
“Formagella del Luinese”
La Denominazione d’Origine Protetta (D.O.P.) FORMAGGELLA DEL LUINESE è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 e dal presente disciplinare. |
“Pecorino Romano”
La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio “Pecorino Romano” comprende l’intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto. |
"Gorgonzola"
D.O.P. "Gorgonzola" è riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte
di vacca intero. |
“Fontina”
Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura e la porzionatura del
formaggio a Denominazione di Origine Protetta “Fontina”. |
"Grana Padano"
La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto
durante tutto l’anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta. |
“Montasio”
La DOP “Montasio” è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte
di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse |
"Parmigiano Reggiano" La D.O.P. Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto
con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituiti prevalentemente da foraggi della zona d’origine.
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“Pecorino Sardo”
La D.O.P. “Pecorino Sardo” è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamentecon latte
intero di pecora.
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“Pecorino Toscano”
La denominazione di origine del formaggio “Pecorino Toscano” è riservata al prodotto avente i
requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione. |
“Piacentinu Ennese”
La Denominazione d’Origine Protetta “Piacentinu Ennese” è riservata esclusivamente al formaggio
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
“Piave”
La Denominazione di origine Protetta “Piave” è riservata al formaggio che risponde alle condizioni
e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione. |
"Provolone del Monaco"
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» è riservata al formaggio
prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CE 510/2006 dal presente disciplinare. |
"Robiola di Roccaverano"
La denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" è riservata esclusivamente al
formaggio prodotto, maturato e affinato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3. |
“Salva Cremasco”
La Denominazione di Origine Protetta ( DOP ) “ SALVA CREMASCO” è riservata esclusivamente
al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
“Spressa delle Giudicarie”
La denominazione di origine protetta “SPRESSA delle GIUDICARIE” è riservata al
formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione. |
Disciplinare di produzione
"Squacquerone di Romagna"
La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) Squacquerone di Romagna DOP è riservata
al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisite stabiliti.
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“Vastedda della valle del Belìce”
La denominazione di origine protetta Vastedda della valle del Belìce è riservata
esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione. |
"Fiore Sardo"
La D.o.p. Fiore Sardo è riservata al formaggio a pasta dura, cruda di forma costituita da due
tronchi di cono schiacciati, a basi orizzontali unite per la base maggiore
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“Formaggio di Fossa di Sogliano”
La denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano” è riservata al formaggio
che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
"Formai de Mut "
Qui si presenta, tra i vari prodotti, quello denominato
formai de mut, fabbricato direttamente nei luoghi d'alpeggio
della zona dell'Alta Valle Brembana. |
"Monte Veronese"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Monte Veronese il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto.
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"Mozzarella di Bufala Campana"
E' riconosciuta la denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" al formaggio
prodotto nell'area geografica di cui all'art.2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4. |
"Murazzano"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Murazzano il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto.
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"Pecorino di Filiano"
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) Pecorino di Filiano è riservata esclusivamente ai
formaggi ottenuti con latte ovino- |
"Pecorino Siciliano"
La maggior parte della zona di produzione
si può considerare
collinare, caratterizzata da un susseguirsi di rilieui con giaciture
ed esposizioni irregolari |
"Quartirolo Lombardo"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Quartirolo Lombardo il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
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"Ragusanu"
L 'area di produzione del"Ragusano",come delimita
nel parere del COMITATO NAZIONALE FORMAGGI, del 18/05/34,comprende l'intera provincia di Ragusa,e i territori limitrofi dei comuni di Palazzolo Acreide.
Noto e Ronolini,inprovincia di Siracusa.
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"Raschera"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Raschera" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
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"Stelvio o Stilfser"
La denominazione di origine protetta (D.O.P) "Stelvio o Stilfser" è riservata esclusivamente al
formaggio da tavola che risponde alle questione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
"Taleggio"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Taleggio" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
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"Toma Piemontese"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Toma Piemontese" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
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"Valle d'Aosta Fromadzo"
È riconosciuta la denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallèe d'Aoste Fromadzo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed
avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4. |
"Valtellina Casera" È riconosciuta la denominazione di origine «Valtellina Casera» al formaggio prodotto nell'area geografica di
cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4. |