Vini e Sapori

Formaggi

Formaggi

 Disciplinare di produzione
"ASIAGO"
La denominazione di origine protetta
"Asiago"è riservata al formaggio a pasta
semicotta,prodotto esclusivamente
con latte vaccino, ottenuto nel rispetto
del presente disciplinare di produzione.
"Bra"
la denominazione di origine del
formaggio« Bra » il cui uso è
riservato al prodotto avente i
requisiti fissati' con il presente
decreto con riguardo ai metodi di
lavorazione.
"Caciocavallo Silano"
E riconosciuta la denominazione di origine «Caciocavallo silano» al formaggio prodotto nellareageografica ¡n cui all'articolo 2
ed avente i requisiti indicati agli articoli 3 e 4.
"Canestrato Pugliese"
E' riconosciuta la denominazione di origine
del formaggio Canestrato Pugliese il cui uso
è riservato alprodotto avente  i riquisiti
fissati con ilpresente decreto.
"Casciotta di Urbino"
La zona di provenienza del formaggio Casciotta d'Urbino comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino
"Canestrato di Moliterno"
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Canestrato di Moliterno» è riservata
esclusivamente ai formaggi, ottenuti
dalla trasformazione di latte ovino e caprino.
"Casatella Trevigiana"
La denominazione del prodotto CASATELLA
TREVIGIANA “DOP” è riservata al formaggio
che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.
"Castelmagno” Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta “Castelmagno”
è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
“Nostrano Valtrompia”
La Denominazione di Origine Protetta “Nostrano Valtrompia” è riservata esclusivamente al formaggio
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
"Provolone Valpadana"
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La denominazione di origine protetta "Provolone Valpadana ", di seguito indicata con
la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell’area geografica di cui all’articolo 2 e avente i requisiti fissati all’articolo 3.
“Bitto”
La denominazione di origine protetta “Bitto” è riservata al formaggio prodotto nell’area geografica
di cui all’art.2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.
“Formagella del Luinese”
La Denominazione d’Origine Protetta (D.O.P.) FORMAGGELLA DEL LUINESE è riservata
al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 e dal
presente disciplinare.
“Pecorino Romano”
La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio “Pecorino Romano”
comprende l’intero territorio delle regioni della Sardegna, del Lazio e della provincia di Grosseto.
"Gorgonzola"
D.O.P. "Gorgonzola" è riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte
di vacca intero.
“Fontina”
Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura e la porzionatura del
formaggio a Denominazione di Origine Protetta “Fontina”.
 
"Grana Padano"
La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto
durante tutto l’anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante
affioramento naturale, a pasta cotta.
“Montasio”
La DOP “Montasio” è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte
di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce
piane o leggermente convesse

"Parmigiano Reggiano"

La D.O.P. Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto
con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituiti
prevalentemente da foraggi della zona d’origine.

 

“Pecorino Sardo”
La D.O.P. “Pecorino Sardo” è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamentecon latte
intero di pecora.
“Pecorino Toscano”
La denominazione di origine del formaggio “Pecorino Toscano” è riservata al prodotto avente i
requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione.
“Piacentinu Ennese”
La Denominazione d’Origine Protetta “Piacentinu Ennese” è riservata esclusivamente al formaggio
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
“Piave”
La Denominazione di origine Protetta “Piave” è riservata al formaggio che risponde alle condizioni
e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.
"Provolone del Monaco"
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» è riservata al formaggio
prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CE 510/2006 dal presente disciplinare.
"Robiola di Roccaverano"
La denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" è riservata esclusivamente al
formaggio prodotto, maturato e affinato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3.
“Salva Cremasco”
La Denominazione di Origine Protetta ( DOP ) “ SALVA CREMASCO” è riservata esclusivamente
al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
“Spressa delle Giudicarie”
La denominazione di origine protetta “SPRESSA delle GIUDICARIE” è riservata al
formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di
produzione.
Disciplinare di produzione
"Squacquerone di Romagna"
La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) Squacquerone di Romagna DOP è riservata
al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisite stabiliti.
“Vastedda della valle del Belìce”
La denominazione di origine protetta Vastedda della valle del Belìce è riservata
esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente
disciplinare di produzione.
"Fiore Sardo"
La D.o.p. Fiore Sardo è riservata al formaggio a pasta dura, cruda di forma costituita da due
tronchi di cono schiacciati, a basi orizzontali unite per la base maggiore
“Formaggio di Fossa di Sogliano”
La denominazione di origine protetta “Formaggio di Fossa di Sogliano” è riservata al formaggio
che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
"Formai de Mut "
Qui si presenta, tra i vari prodotti, quello denominato
formai de mut, fabbricato direttamente
nei luoghi d'alpeggio
della zona dell'Alta Valle Brembana.
"Monte Veronese"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Monte Veronese il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto.
 
"Mozzarella di Bufala Campana"
E' riconosciuta la denominazione di origine "Mozzarella di Bufala Campana" al formaggio
prodotto nell'area geografica di cui all'art.2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
"Murazzano"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Murazzano il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto.
"Pecorino di Filiano"
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) Pecorino di Filiano è riservata esclusivamente ai
formaggi ottenuti con latte ovino-
"Pecorino Siciliano"
La maggior parte della zona di produzione
si può considerare
collinare, caratterizzata da un susseguirsi
di rilieui con giaciture
ed esposizioni irregolari
"Quartirolo Lombardo"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Quartirolo Lombardo il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
"Ragusanu"
L 'area di produzione del"Ragusano",come delimita
nel parere del COMITATO NAZIONALE FORMAGGI, del 18/05/34,comprende l'intera provincia di Ragusa,e i territori limitrofi dei comuni di Palazzolo Acreide.
Noto e Ronolini,inprovincia di Siracusa.
 
"Raschera"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Raschera" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
"Stelvio o Stilfser"
La denominazione di origine protetta (D.O.P) "Stelvio o Stilfser" è riservata esclusivamente al
formaggio da tavola che risponde alle questione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
"Taleggio"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Taleggio" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
"Toma Piemontese"
E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Toma Piemontese" il cui uso è riservato
al prodotto avente i requisiti.
"Valle d'Aosta Fromadzo"
È riconosciuta la denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallèe d'Aoste Fromadzo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed
avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
 
"Valtellina Casera" È riconosciuta la denominazione di origine «Valtellina Casera» al formaggio prodotto nell'area geografica di
cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
   
12.00 EUR
15.40 EUR
15.00 EUR

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